L’incentivo prevede un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammesse. Il decreto del Ministero per la Transizione Ecologica (Mite), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre 2021 ha sbloccato le risorse per 90 milioni: l'80% dei fondi è destinato agli interventi delle imprese, con valore complessivo inferiore a 375mila euro; il 10% per i lavori dal valore superiore e il restante 10% per le persone fisiche.
Obiettivi
Per favorire la diffusione della mobilità elettrica, il Governo e il Mite (Ministero della Transizione Ecologica) hanno stanziato 90 milioni di euro, per l’acquisto e l’installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per auto elettriche.
Soggetti interessati
Sono le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e le imprese soggetti Ires. Devono avere i requisiti richiesti sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di erogazione del contributo.
Le imprese devono:
- risultare attive e iscritte al Registro imprese, con iscrizione Inps e Inail e posizione contributiva regolare, come da Durc;
- essere in regola con gli adempimenti fiscali;
- non devono aver richiesto ulteriore contributo pubblico per le spese oggetto del Dm.
Non possono presentare istanze le imprese in difficoltà o sottoposte a procedure concorsuali o equivalenti e quelle sottoposte a sanzioni interdittive o non in regola con la restituzione di somme dovute per revoca di agevolazioni (comprese quelle che hanno già superato i massimali del regolamento de minimis).
I professionisti devono:
- essere in regola con adempimenti fiscali, versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed eventuali restituzioni di somme dovute per revoca di agevolazioni;
- avere volume d’affari non inferiore al valore dell’infrastruttura di ricarica per cui viene richiesto il contributo (condizione che deve risultare nell’ultima dichiarazione Iva trasmessa all’agenzia delle Entrate, nel rigo VE50);
- i professionisti in regime forfetario possono fare richiesta del contributo per un valore dell’infrastruttura non superiore a 20.000 euro.
Il contributo non verrà concesso ai professionisti che abbiano già fatto richiesta (o abbiano ricevuto) ulteriori pubblici per le spese relative a infrastrutture di ricarica e a quelli non in regola con rimborsi di aiuti richiesti e verificati illegali o incompatibili dalla Commissione Ue.
Spese ammissibili
Le spese che danno diritto al contributo vanno sostenute dopo l’entrata in vigore del Dm. Si considerano gli importi al netto di Iva. Sono ammissibili:
1) Acquisto e messa in opera di infrastruttura di ricarica, compresi installazione delle colonnine, impianti elettrici, opere edili correlate e strettamente necessarie, impianti e dispositivi di monitoraggio, di cui i massimi ammissibili sono:
ð per le infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22 kW inclusi:
- wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
- colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina;
ð per le infrastrutture di ricarica in corrente continua:
- fino a 50 kW, 1.000 euro/kW;
- oltre 50 kW, 50.000 euro per singola colonnina;
- oltre 100 kW, 75.000 euro per singola colonnina.
2) i costi per la connessione alla rete elettrica e di connessione per un massimale del 10%;
3) i costi progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite del 10%.
Le infrastrutture di ricarica devono tassativamente:
a) essere nuove di fabbrica;
b) avere una potenza nominale almeno di 7,4 kW, che garantisca almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
c) rispettare i requisiti minimi di cui all’aricolo 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
e) essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del Dm 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
Viene specificato che sono ammesse unicamente le spese soggette a fatturazione elettronica.
Non possono essere ammesse al contributo le spese relative a:
û imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
û consulenze di qualsiasi genere;
û terreni e immobili;
û acquisto di servizi diversi da quelli elencati all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Dm e cioè connessione alla rete elettrica, progettazione, direzione lavori eccetera (che sono ammessi nella misura del 10% sul totale ammissibile); i servizi diversi sono esclusi anche se funzionali all’installazione;
û costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
Misura dell’agevolazione
L’erogazione del contributo è gestita a Invitalia e viene effettuato in un’unica soluzione.
E’ pari al 40% delle spese ammissibili, secondo questo schema:
per le infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22 kW inclusi:
- wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
- colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina;
per le infrastrutture di ricarica in corrente continua:
- fino a 50 kW, 1.000 euro/kW;
- oltre 50 kW, 50.000 euro per singola colonnina;
- oltre 100 kW, 75.000 euro per singola colonnina.
Procedura e tempi
Le domande devono pervenire secondo le modalità stabilite dal decreto sul sito del Mite, allegando le descrizioni degli investimenti in abbinamento alla segnalazione dei risultati attesi e alla dichiarazione Iva. Il Mite ha 120 giorni per procedere all’erogazione dei contributi con provvedimenti distinti e in riferimento all’ordine cronologico di ricevimento delle domande e previa verifica e accertamento della congruità della documentazione acquisita. Il termine è uguale per comunicare i motivi ostativi nel caso di insussistenza dei requisiti.
aggiornato marzo 2022
Fondimpresa ha pubblicato l’Avviso 03.2021: sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni e finanzia l’attività formative e di sviluppo delle competenze dei lavoratori delle PMI aderenti con un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, stanziando 15 milioni di euro.
Obiettivi
Il finanziamento concesso va da un minimo di 1.500 ad un massimo 10 mila Euro per azienda, nel rispetto dell’intensità massima consentita in base al regime di aiuti applicato e sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso.
Soggetti interessati
Sono beneficiarie del finanziamento le PMI che, al momento della presentazione:
Spese ammissibili
Possono essere ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione nella misura massima del 20% delle ore di formazione in una o più azioni formative previste e valide nel Piano formativo.
Per ciascuna azienda devono partecipare al Piano almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide.
La durata delle attività formative è pari a 12 mesi.
Iniziative agevolabili
Possono essere ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione nella misura massima del 20% delle ore di formazione in una o più azioni formative previste e valide nel Piano formativo. Le aziende che intendono realizzare, anche in parte, attività formative per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria devono necessariamente optare per il Regolamento (UE) 1407/2013.
Potranno partecipare i dipendenti delle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall’Avviso, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. Tra i destinatari del Piano possono essere inclusi anche i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga e gli apprendisti anche per attività formative obbligatorie previste dal loro contratto nel rispetto delle condizioni dell’Avviso ed in particolare nel limite del 20% delle ore di formazione previste e valide nel Piano formativo.
Misura dell’agevolazione
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra 1.500,00 e 10.000,00 euro per azienda, nel rispetto dell’intensità massima consentita in base al regime di aiuti applicato e sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto Formazione aziendale; in caso di piano interaziendale tali soglie valgono per singola impresa partecipante, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Avviso. Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del contributo aggiuntivo nei limiti dell’intensità massima prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto Formazione, non può superare l’importo complessivo di 40.000 euro.
Procedura e tempi
La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 del 1° marzo 2022 fino alle ore 13:00 del 20 maggio 2022, fino a esaurimento delle risorse (15 milioni di euro).
aggiornato febbraio 2022
Per accelerare il rinnovo del parco veicoli delle imprese piemontesi per migliorare la qualità dell'aria, anche alla luce delle limitazioni più restrittive alla circolazione, e consiste nella concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli, ciclomotori/motocicli e velocipedi.
Obiettivi
L’intervento è finalizzato a supportare le Micro, Piccole e Medie imprese aventi unità locale operativa in Piemonte in un percorso di innovazione organizzativa delle diverse forme di mobilità al fine di ridurre le emissioni in atmosfera.
Soggetti interessati
Le Micro, Piccole e Medie Imprese – denominate nel seguito MPMI – (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi unità locale operativa attiva in Piemonte e iscritte al Registro Imprese (di cui all’art. 8 L. 580/93).
Sono escluse dalla partecipazione al bando le imprese che effettuano trasporto TPL di linea.
Sono escluse dalla partecipazione alla Linea A del bando le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche ATECO 20071.
I beneficiari che effettuano trasporto merci in conto terzi possono richiedere il contributo esclusivamente in regime di esenzione (regolamento europeo 651/2014).
Spese ammissibili
La nuova mobilità riguarda un cambiamento dei propri mezzi aziendali verso modelli a basso o nullo impatto ambientale, acquisizione di mezzi per gli spostamenti brevi; tutte azioni che contribuiscono ad un miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell’aria, come obiettivi primari dell’Accordo di bacino padano del 9 giugno 2017 e del Piano regionale di Qualità dell’aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 364-6854 del 25 marzo 2019 nonché del Fondo pluriennale di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e relativo decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020.
Sostenere i mezzi a basso impatto ambientale, e in particolare velocipedi, ciclomotori/motocicli e veicoli aziendali, rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista industriale per l'implementazione, lo sviluppo e la produzione di tali veicoli e dei relativi componenti per posizionare il settore del mercato in un'alternativa tecnologica, chiave per il futuro del settore. L’iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione previsti con la dgr n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, la dgr n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e da ultimo la dgr n. 26-3694 del 6 agosto 2021.
Iniziative agevolabili
Linea A - veicoli
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto, anche tramite leasing, di veicoli aziendali (M1, M2, M3, N1, N2, N3) utilizzati per il trasporto di persone o di merci almeno di classe ambientale EURO 6Dtemp:
- elettrico puro
- idrogeno
- ibrido (benzina/elettrico, Full Hybrid o Hybrid Plug In)
- metano/GNL esclusivo
- GPL esclusivo
- benzina, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL)
a fronte di una contestuale rottamazione di un veicolo aziendale (M1, M2, M3, N1, N2, N3) per il trasporto di persone o merci benzina fino a Euro 3/III incluso, ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a Euro 3/III incluso e diesel fino ad Euro 5/V incluso.
Si precisa che è escluso dal finanziamento qualunque veicolo dotato del solo motore a ciclo Diesel con alimentazione a gasolio, anche quando in presenza di altro combustibile addizionale (CNG, GPL o idrogeno).
I veicoli acquistati devono essere:
1) nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per prima ed unica volta in Italia;
2) veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0” se la prima immatricolazione è avvenuta in Italia e la data è pari o successiva al 21/10/2021.
Non è ammissibile l’acquisto di beni usati.
Non è ammissibile l’acquisizione tramite noleggio a breve o lungo termine.
La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive alla data del 21/10/2021.
Linea B - Ciclomotori e motocicli
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto, anche tramite leasing, di ciclomotori e motocicli per il trasporto di persone a esclusiva trazione elettrica aventi le seguenti caratteristiche:
- Categorie da Nuovo Codice della Strada Alimentazione
- L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, XM Elettrica
a fronte di una contestuale rottamazione di un ciclomotore o motociclo per il trasporto di persone a 2 e 4 tempi aventi le seguenti caratteristiche: miscela fino a EURO 2 incluso, benzina fino a EURO 2 incluso, diesel fino a EURO 2 incluso
oppure
a fronte di rottamazione di un veicolo aziendale (M1, M2, M3, N1, N2, N3) per il trasporto di persone o merci benzina fino a Euro 3/III incluso, ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a Euro 3/III incluso e diesel fino ad Euro 5/V incluso.
Sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0”, non è ammissibile l’acquisto di beni usati.
Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio a breve o lungo termine.
Attenzione: Le suddette spese sono ammissibili a condizione che le seguenti date: rottamazione del ciclomotore/motociclo sostituito (di proprietà del beneficiario), rilevabile dal certificato di rottamazione; acquisto del nuovo ciclomotore/motociclo, rilevabile dalla fattura; immatricolazione del nuovo ciclomotore/motociclo, rilevabile dal libretto;
siano tutte successive al 21/10/2021.
Linea C - Velocipedi
È ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente linea la spesa di acquisto velocipede, al netto dell’IVA, delle seguenti tipologie:
- Bicicletta a pedalata assistita
- Bicicletta cargo o triciclo da carico, assimilabile a un velocipide
- Bicicletta cargo o triciclo da carico a pedalata assistita, assimilabile a un velocipide.
I veicoli acquistati devono essere nuovi.
Non è ammissibile l’acquisizione tramite noleggio a breve o lungo termine.
La fattura, intestata all’impresa, deve avere data successiva al 21/10/2021.
I mezzi acquistati dovranno rimanere di proprietà dall’azienda per almeno 4 anni dalla data di concessione del contributo.
Ciascuna impresa può presentare fino a dieci domande di contributo a valere sul Bando, corrispondenti all’acquisto di 10 velocipedi.
L’impresa beneficiaria deve aver redatto un piano degli spostamenti casa-lavoro e si impegna a:
- individuare un mobility manager
- attivare iniziative bike to work a seguito di comunicazione da parte della Regione Piemonte dell’attivazione della piattaforma regionale e iscrivere i mezzi oggetto di finanziamento a eventuali programmi bike to work avviati sul territorio regionale fino alla scadenza dei 4 anni dalla data di concessione del contributo.
Misura dell’agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 6.907.370,00 così suddiviso:
- euro 5.000.000,00 sulla Linea A;
- euro 1.381.500,00 sulla Linea B;
- euro 525.870,00 sulla Linea C.
La ripartizione tra le linee di finanziamento potrà essere modificata in funzione dell’andamento del bando, alla chiusura dello stesso.
L’ammontare del contributo concesso non può superare l’importo della spesa sostenuta, al netto dell’IVA.
Procedura e tempi
Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 di lunedì 22/11/2021, fino alle ore 16:00 di domenica 30/04/2023.
Le modalità di partecipazione sono descritte nel sito Unioncamere Piemonte (www.pie.camcom.it) nella sezione amministrazione trasparente/avvisi, gare e contratti -> bando RV21
aggiornato dicembre 2021
L’art. 64, co. da 6 a 11 del D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto una serie di agevolazioni ai fini delle imposte indirette per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, finalizzate all’acquisto della prima casa. Recentemente, con la circolare 14.10.2021, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito alle novità in esame.
Obiettivi
Il decreto Sostegni-bis favorisce l’autonomia abitativa dei giovani under 36 anni che acquistano la prima casa nel periodo dal 26.5.2021 al 30.6.2022. La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 151, L. 234/2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’agevolazione.
Soggetti interessati
Sono interessati i giovani che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito;
- hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Con riguardo al requisito dell’età, nella circolare n. 12/E/21 dell’Agenzia Entrate chiarisce che l’agevolazione è riservata agli acquirenti che nell’anno in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni.
Relativamente alla determinazione dell’ISEE, il comma 6 del citato art. 64 rinvia al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013, secondo cui l’indicatore è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare (ad esempio, l’ISEE è riferito ai redditi / patrimonio 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli del 2020 per gli atti stipulati nel 2022).
La DSU è il documento contenente le informazioni (dati anagrafici / patrimoniali / reddituali del nucleo familiare) necessarie per la determinazione dell’ISEE (il richiedente autodichiara le informazioni che non sono già in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate).
In particolare, la DSU illustra la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, mentre l’ISEE è il risultato dei dati contenuti nella predetta dichiarazione. La presentazione della DSU consente quindi di richiedere il rilascio dell’ISEE.
Spese ammissibili
L’agevolazione consiste in:
- esonero dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale (in presenza dei requisiti “prima casa”, è soggetto all’imposta di registro agevolata del 2%, con un importo minimo di € 1.000, oltre all’imposta ipotecaria e catastale nella misura di € 50 cadauna);
- riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA, in caso di acquisto soggetto ad IVA;
- esenzione dall’imposta sostitutiva (0,25%) delle imposte di registro / bollo / ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative, di cui all’art. 18, DPR n. 601/73, per i finanziamenti erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento.
Iniziative agevolabili
Per poter fruire al beneficio in esame, devono essere rispettati i requisiti previsti per l’acquisto della
“prima casa” di cui alla nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86:
1) l’immobile deve essere “non di lusso” (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9);
2) l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la residenza, ovvero l’acquirente svolge la propria attività (se diverso dal Comune di residenza);
3) l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare come “prima casa”;
4) l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
L’agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l’acquirente non soddisfi i requisiti, a condizione che quest’ultimo immobile sia ceduto entro un anno dalla data dell’atto. In altre parole, il titolare di una “prima casa” che decide di “sostituirla” con un’altra “prima casa” può richiedere le agevolazioni sul nuovo acquisto anche quando la “vecchia prima casa” non è ancora stata ceduta, a condizione che la stessa sia ceduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Nel caso in cui un contribuente under 36 effettui un acquisto congiuntamente – in ipotesi, per il 50% ciascuno – ad altro soggetto privo dei requisiti per avere l’agevolazione in commento (ad esempio: si tratta di un soggetto già proprietario di una “prima casa” o di una persona ultra 36enne), per metà del valore imponibile si applica la tassazione under 36 e per metà quella ordinaria.
L’agevolazione si applica anche agli acquisti all’asta nonché all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione (garage, cantina e solaio), pur se si tratti di un acquisto effettuato con atto separato rispetto all’atto con cui viene acquistata l’abitazione.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione è applicabile alle seguenti tipologie di atti:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla citata Nota II-bis;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.
L’agevolazione in esame non è applicabile al contratto preliminare, posto che il comma 6 del citato art. 64 fa un chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi / costitutivi a titolo oneroso. Il contratto preliminare produce, infatti, solo effetti obbligatori e non reali.
Procedura e tempi
L’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022.
aggiornato gennaio 2022
La L. Regione Piemonte n. 34/04 agevola, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, i progetti di investimento finanziati ai sensi del Bando POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”.
Obiettivi
La L.R. 34/04 supporta gli investimenti e sostiene l’accesso al credito delle imprese piemontesi, mediante l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
Soggetti interessati
Micro, Piccole Medie e Grandi Imprese, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), iscritte presso la CCIAA, con codice Ateco prevalenti ammissibili così come indicato all’Allegato 1 della Sezione I della Misura, annotate in Visura Camerale con la qualifica di “impresa artigiana” e con sede o unità locale operativa attiva in Piemonte, o da attivare alla conclusione del progetto.
Spese ammissibili
A) Spese principali:
- macchinari e impianti di servizio ai macchinari attrezzature;
- hardware e software;
- mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;
- automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili alternativi;
- opere edili;
- brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;
- sistemi e certificazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione adeguatamente accreditati.
b) Spese con limitazione:
- acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (importo non superiore a totale “spese principali”);
- avviamento d’azienda (max 35% spese principali);
- scorte (max 20% spese principali);
- spese per servizi (max 25% spese principali);
- spese generali (max 5% spese principali).
Con le apportate a seguito dell'emergenza sanitaria, tra le spese agevolabili vengono ricompresi tutti gli interventi necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di DPI (ad esempio guanti, mascherine, camici o occhiali), e più in generale quegli investimenti necessari a modificare i propri processi produttivi e di lavoro, al fine di adeguarli rispetto alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale derivanti dall’emergenza sanitaria in corso causata dal COVID-19 e alle necessità legate all'attivazione e al rafforzamento dello smartworking (ad esempio hardware e software).
Iniziative agevolabili
AGEVOLAZIONE LINEA A (Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI)
Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:
- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:
60 mesi per importi fino a € 250.000,00;
72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;
84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.
Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.
Sovvenzione a fondo perduto:
micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;
medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.
Misura dell’agevolazione
Linea A per le micro, piccole e medie imprese. Sono ammissibili gli interventi legati allo sviluppo ed all’operatività dell’impresa di importo minimo pari a:
- € 25.000,00 per micro e piccole imprese;
- € 250.000,00 per le medie imprese;
- € 500.000,00 per le grandi imprese.
Procedura e tempi
In considerazione dell’attuale complessa situazione finanziaria ed economica che grava sulle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica, e la necessità per gli intermediari finanziari di modificare urgentemente le proprie procedure operative per facilitare l’accesso al credito per le imprese, la Regione Piemonte ha deliberato alcune modifiche temporanee al Bando.
E’ possibile presentare la domanda senza la “delibera”, ma con la “lettera di disponibilità dell’intermediario cofinanziatore a deliberare”.
aggiornato gennaio 2022
Il D.L. 99/2021 (c.d. Decreto Lavoro) ha disposto il rifinanziamento dell’agevolazione onde “assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese”, con un’integrazione di risorse finanziarie pari a 425 milioni di euro per l’anno 2021, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, per un finanziamento complessivo per oltre 600 milioni di euro.
Il decreto direttoriale Mise del 02.07.2021 ha disposto, da tale data, la riapertura dello sportello per la presentazione, da parte delle imprese alle banche o agli intermediari finanziari, delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013 della c.d. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle Pmi volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali “industria 4.0”.
A partire dal 02.06.2021 era stata infatti prevista, con decreto direttoriale del 01.06.2021, la chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse disponibili.
Obiettivi
Lo strumento agevolativo, definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto legge del Fare (articolo 2 D.L. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Soggetti interessati
L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.
Si tratta di piccole e medie imprese che acquistano beni strumentali nuovi, ovvero nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).
Spese ammissibili
Le spese ammissibili: acquisto macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove, hardware e software. Il contributo, a disposizione delle PMI, copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del:
· 2,75% per investimento ordinari
· 3,575% (maggiorazione del 30%) per investimenti in tecnologie 4.0 (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti)
su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro. Non sono ammissibili neanche le spese:
- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento.
Iniziative agevolabili
Possono essere finanziati gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
Per avvio dell'investimento s'intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, in quanto non rientrano tra le spese finanziabili. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
Le spese riguardano l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonchè di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018). Con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.
Nell’elenco aggiornato dei beni immateriali riconducibile al Piano Nazionale Industria 4.0 vengono inseriti anche quelli in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche e i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce.
Sono queste alcune delle novità contenute nell’elenco dei beni immateriali (allegato E) rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%, aggiornato dal MISE.
Al fine di facilitare le imprese nell’accesso alla misura agevolativa, la circolare introduce, altresì, alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione.
Misura dell’agevolazione
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
Procedura e tempi
Le domande di accesso alla “Nuova Sabatini” possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021; nella stessa prenotazione possono essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari ante 02.06.2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Mise.
Il modulo va firmato con firma digitale e inviato esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa che hanno aderito all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p. (vedi l’elenco nella sezione Documenti utili).
Gli atti e i documenti formali relativi alle singole pratiche devono essere inviati esclusivamente mediante la piattaforma informatica del Ministero collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
aggiornato gennaio 2022
Agevolazione prevista dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al titolo I, capo 0I del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell'8 luglio 2015 n. 140, volta a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.
Obiettivi
Con l’incentivo “Nuove imprese a tasso zero viene introdotto un sostegno alle iniziative imprenditoriali, in tutto il territorio nazionale, di giovani (under 36) e donne di qualsiasi età.
Soggetti interessati
Sono ammissibili all’incentivo anche le persone fisiche che intendono costituire un’impresa, purché facciano pervenire la documentazione necessaria entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Sono destinatarie della misura le imprese dotate delle seguenti caratteristiche:
- dotate delle seguenti caratteristiche:
- costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- di micro e piccola dimensione;
- costituite in forma societaria;
- la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne indipendentemente dall’età.
Spese ammissibili
La misura finanzia i programmi di investimento, nei settori identificati dal decreto, destinati:
• per le imprese costituite da non più di 36 mesi alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti, con un limite massimo di spese ammissibili di 1,5 milioni di euro comprensivo di un eventuale importo a copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese di investimento;
• per le imprese costituite da più di 36 mesi ed entro 60 mesi alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti, con un limite massimo di spese ammissibili di 3 milioni di euro.
Iniziative agevolabili
L’iter di valutazione comprende le seguenti fasi:
- la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, con riguardo alle caratteristiche dei proponenti e dei piani d’impresa, e l’esame di merito;
- le ulteriori verifiche di ammissibilità.
L’esame di merito comprende un colloquio con i proponenti finalizzato all’analisi di tutti gli aspetti del piano d’impresa e si fonda sui seguenti criteri valutativi, i cui parametri di dettaglio, punteggi assegnabili e soglie minime di accesso sono definiti all’allegato I della citata circolare direttoriale:
- adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;
- coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale;
- coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento.
I programmi di investimento che prevedono l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale hanno diritto a un punteggio aggiuntivo.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione prevede la concessione di:
• finanziamenti agevolati a tasso zero di durata massima pari a 10 anni;
• contributi a fondo perduto, per le imprese costituite da non più di 36 mesi in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso, per le imprese costituite da non più di 60 mesi, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;
• servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, per le sole imprese costituite da non più di 36 mesi.
I programmi di investimenti devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Procedura e tempi
La presentazione della domanda potrà avvenire a partire dal 19.05.2021, corredata dal piano d’impresa e dall’ulteriore documentazione richiesta.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello gestita secondo ordine cronologico.
aggiornato gennaio 2022
L’indennizzo INPS per commercianti è stato reso strutturale dal 2019 e consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.
Obiettivi
Nel caso di crisi, chiusura e cessazione della propria attività, i commercianti possono richiedere un assegno nel periodo che precede il raggiungimento dell’età per la pensione.
L’indennizzo INPS per chiusura attività rivolto ai commercianti è stato reso strutturale a partire dal 2019 e con la circolare n. 77 vengono riepilogati i requisiti e le regole per fare domanda.
Soggetti interessati
Richiamando alla normativa vigente fino al 2016 (ultimo anno in cui era stato possibile accedere alla misura) la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che l’indennizzo è concesso ai commercianti che, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
- più di 62 anni se uomini;
- più di 57 anni se donne;
iscritti al momento di cessazione dell’attività per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
Iniziative agevolabili
Possono presentare domanda gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali i soggetti che esercitano, come titolari o coadiutori, le seguenti attività:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:
i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori. Al contrario, a titolo di esempio, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:
û gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
û gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio”, ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
û gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
Misura dell’agevolazione
L’importo lordo riconosciuto per il 2019 è pari a 513,01 euro e spetta qualora l’esercente attività commerciale rispetti specifici requisiti, riepilogati dall’INPS nella circolare n. 77.
L’indennizzo spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell’attività commerciale) e fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.
Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito minimo contributivo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, l’indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (finestra).
Ovviamente, l’accesso al prepensionamento per disoccupazione presuppone la chiusura definitiva dell’attività commerciale e la riconsegna al Comune di competenza dell’autorizzazione/licenza amministrativa di cui si intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale.
La misura verrà finanziata con un incremento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.
Procedura e tempi
Per richiedere l’indennizzo, i commercianti devono presentare domanda INPS esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi delle due consuete modalità:
- direttamente, accedendo al sito INPS mediante le proprie credenziali (PIN INPS, SPID o CNS). Sarà necessario accedere al servizio “Domanda Indennità commercianti”, cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”;
- per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
aggiornato gennaio 2022
Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2016, ha aggiornato la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
La normativa concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 102/2014.
Il Conto Energia Termico 2.0 del 2021 prevede un valore più elevato degli incentivi, rispetto alla versione precedente.
Obiettivi
Il Conto Termico 2.0 è un fondo per incentivare la produzione di energia termica e per sostenere gli interventi mirati al miglioramento dell'efficenza energetica di edifici e abitazioni. Il fondo è gestito dal GSE, che sta per Gestore Servizi Energetici. Proprio quest'ultimo si occupa di stabilire quali sono gli interventi ammessi, chi può accedere agli incentivi, cioè chi ne ha diritto e quali sono le modalità di accesso, naturalmente sulla base della normativa (la legge) decisa dal legislatore. Vediamo una sintesi delle caratteristiche principali di questo fondo per l'efficienza energetica.
Soggetti interessati
Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto in oggetto:
• le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi che a breve andremo ad analizzare;
• i soggetti privati con alcune limitazioni circa l’ambito di applicazione delle agevolazioni.
Le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ai benefici anche tramite l’intervento di una Esco ossia ad una società di servizi energetici (sono soggetti specializzati nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi nel settore dell'efficienza energetica).
Spese ammissibili
Gli interventi incentivabili sono:
1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riservati alle PA):
- Efficientamento dell’involucro:
1) coibentazione pareti e coperture;
2) sostituzione serramenti;
3) installazione schermature solari;
4) trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB";
5) illuminazione d’interni;
6) tecnologie di building automation.
- Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.
2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:
1) pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
2) caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
3) sistemi ibridi a pompe di calore.
Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
Iniziative agevolabili
Con riferimento ai soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d’impianto di climatizzazione, sono agevolabili:
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni sono incentivabili ai fini dell’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parte di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, i seguenti interventi:
• isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
• trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
• sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
• installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Misura dell’agevolazione
I beneficiari potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla P.A. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi “a catalogo”.
Procedura e tempi
L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:
1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE sul proprio sito http://www.gse.it/, al seguente percorso web Home > Conto Termico (DM 28/12/12) > Conto Termico 2.0.
2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.
aggiornato gennaio 2022
Il decreto legge Investment compact prevede l’estensione del regime di patent box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali. In particolare, il provvedimento rimuove la limitazione che allo stato attuale vede i marchi d’impresa agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, estendendola pertanto a tutti i marchi, inclusi quelli commerciali.
Obiettivi
Tra gli Investment compact, si segnalano diverse modifiche al nuovo regime di patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) noto anche come “Investment compact le novità per le imprese”.
Si tratta di un regime opzionale, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
Soggetti interessati
E’ rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensione e regime contabile, che sostengono costi in attività di ricerca in beni immateriali, quali:
- spese del personale, da ricercatore a tecnico o altro personale ausiliario;
- strumentazione ed attrezzature immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza;
- consulenze esterne;
- spese generali supplementari;
- altri costi d’esercizio;
- studi di fattibilità.
Per il 2022 viene limitato l’ambito di applicazione dell’agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali;
– disegni e modelli.
Spese ammissibili
Il nuovo regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, consente alle imprese in questione di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap di una quota del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la misura dell’incentivo è ridotta, essendo prevista la detassazione di una quota di reddito pari, rispettivamente, al 30 e 40%. L’opzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile. Dal 2017 la detassazione è passata al 50% mentre la L. di bilancio 2022 ha previsto la maggiorazione al 110% con cui è stato previsto che la nuova disciplina esclude dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa, limitando pertanto l’ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati.
Iniziative agevolabili
L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento degli asset è agevolabile (negli stessi termini previsti in caso di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. La determinazione di tale quota deve avvenire in via preventiva con l’Agenzia delle entrate, mediante l’attivazione di una procedura di ruling.
Misura dell’agevolazione
Concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la misura sopra indicata, del loro ammontare i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un’apposita formula matematica. Il valore di riferimento è dato dal rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Procedura e tempi
L’opzione di detassazione agevolata è da esercitare con l’ente competente, ha durata pari a cinque anni, è irrevocabile a favore dell’impresa e rinnovabile.
Dal 2017 l’opzione si effettuerà direttamente nella dichiarazione dei redditi, e scatterà dal periodo di imposta a cui quella dichiarazione si riferisce (nel modello Redditi 2021, pertanto, si opterà con decorrenza dal 2020, e così via).
aggiornato gennaio 2022
Con il DM 09.12.2014 il MISE ha fissato le nuove disposizioni in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni riconosciute per i c.d. “contratti di sviluppo”.
La direttiva MISE del 15 aprile 2020 stanzia, per le nuove procedure Fast Track, fondi dedicati alle imprese che facciano domanda per richiedere gli incentivi del Contratto di Sviluppo presentando progetti nell'ambito della green economy (sostenibilità ambientale ed economia circolare) e nel settore biomedicale e della telemedicina (rafforzamento del sistema nazionale di produzione di dispositivi, tecnologie e servizi di prevenzione delle emergenze sanitarie).
Obiettivi
Secondo quanto stabilito dal DM 09.12.2014 i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, per la tutela dell’ambiente oppure di attività turistiche.
Soggetti interessati
Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere. I destinatari delle agevolazioni sono:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto;
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo;
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Iniziative agevolabili
Con il nuovo decreto il Ministero ha fissato i programmi di intervento ammissibili, le intensità di aiuto e le agevolazioni che potranno essere riconosciute:
ü per gli investimenti produttivi in beni materiali e immateriali;
ü per gli investimenti finalizzati allo sviluppo turistico;
ü per gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale.
In riferimento ai programmi ammissibili, si deve segnalare che gli articoli 5, 6 e 7 del decreto prevedono, per ognuno, condizioni di ammissibilità differenti. L’articolo 5, relativamente ai programmi di sviluppo industriale, stabilisce che devono riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
Misura dell’agevolazione
L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo - con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste - non deve essere inferiore:
- a 20 milioni di euro;
- 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni previste dal decreto possono essere concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste in riferimento ad ogni ipotesi agevolata, ed, in particolare, in funzione agli specifici progetti di investimento ed alle dimensioni societarie. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:
4 finanziamento agevolato;
4 contributo in conto interessi;
4 contributo in conto impianti;
4 contributo diretto alla spesa.
Procedura e tempi
L’impresa (o la rete di imprese) proponente potrà presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale. Non è stato fissato alcun termine finale.
Per procedere alla presentazione della domanda gli interessati dovranno accedere al sito ufficiale di Invitalia (http://www.invitalia.it) nella sezione relativa ai contratti di sviluppo.
aggiornato gennaio 2022
Sulla G.U. del 31 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 83/2014, salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia e al rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell’art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto “ART bonus” cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Con la L. 175/2017 il Legislatore ha rivisto le agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali nel settore dello spettacolo.
Obiettivi
Il decreto Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.
Soggetti interessati
Con il nuovo Art Bonus sarà detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di enti culturali, come musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.
Deve trattarsi di erogazioni in denaro, effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento tracciato: bonifico bancario, postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, aventi il fine di favorire la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblica ovvero dirette alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti.
L’agevolazione può essere fruita da:
- persone fisiche;
- soggetti titolari di reddito d’impresa;
- società di capitali;
- società di persone;
- enti non commerciali.
Spese ammissibili
In primo luogo bisogna sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.
I versamenti devono poi essere vincolati a specifiche finalità, analiticamente indicate dalla norma.
E’ previsto l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.
Iniziative agevolabili
Si tratta, nello specifico, di:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture;
- il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Possono essere beneficiari della erogazione, secondo le indicazioni novellate dal Legislatore proprio con la citata L. 175/2017:
gli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica |
le fondazioni lirico-sinfoniche |
i teatri di tradizione |
le istituzioni concertistico-orchestrali |
i teatri nazionali |
i teatri di rilevante interesse culturale |
i festival |
i centri di produzione teatrale e di danza |
i circuiti di distribuzione |
gli enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo |
Secondo il disposto della Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 136/E/2017, ai fini della agevolazione i soggetti beneficiari possono appartenere sia a Stato e Regioni ma anche agli altri enti territoriali.
Misura dell’agevolazione
Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate.
La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto per l’effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui. Il fatto di avere ancorato la fruizione del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più “certa” fruizione dell’agevolazione.
Il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
aggiornato gennaio 2021
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto un nuovo super bonus sugli immobili del 110% per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 destinati ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici e di adeguamento antisismico sul condominio o sull’abitazione principale.
Nella L. di Bilancio 2022 il superbonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 per le villette unifamiliari se entro il 30 giugno 2022 vi sia il completamento di almeno il 30% dei lavori complessivi. Per gli edifici plurifamiliari il superbonus viene prorogato al 31 dicembre 2023, con una graduale riduzione: dal 2024 il beneficio sarà del 70%, per poi scendere al 65% nel 2025. Dal 2026 non è più prevista.
Obiettivi
L’obiettivo è quello di dare uno slancio al settore edilizio incentivando gli interventi green e capacità e resistenza strutturale degli edifici esistenti e favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica Covid-19.
Soggetti interessati
L’intervento agevolato spetta per gli interventi effettuati dai condomìni, dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomìni e, con alcuni limiti, per gli edifici unifamiliari (villa/villetta).
I beneficiari sono le persone fisiche "private", al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione non compete agli interventi effettuati sugli immobili delle imprese, agli uffici utilizzati per l’attività e su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
Spese ammissibili
Condomini e proprietari unici
In particolare, il superbonus spetterà al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% per il 2024 e 65% per il 2025), nei seguenti casi:
- per «gli interventi effettuati dai condomìni» sulle parti comuni condominiali;
- per gli interventi effettuati dal cosiddetto «unico proprietario» (edificio da due a quattro unità);
- per quelli «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) effettuati dalle «persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio dell’«unico proprietario» (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma);
- per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps);
- per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal Testo unico dell’edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, dpr 6 giugno 2001, n. 380).
Villette
Nelle unifamiliari, invece, il superbonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare «anche» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento). Non si parla del 30% dell’intervento complessivo «agevolato»: quindi, si dovrebbe fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione, in sintonia con il calcolo del Sal del 30% necessario per effettuare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura (risposte del 24 novembre 2021, n. 791 e del 9 novembre 2020, n. 538).
Sono esclusi gli interventi eseguiti su immobili appartenenti alle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli non aperti al pubblico).
Iniziative agevolabili
E’ agevolata la realizzazione di uno dei seguenti interventi:
· isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il c.d. cappotto termico;
· interventi sulle parti comuni condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
· interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
· realizzazione di lavori di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili di tipo abitativo ed anche se utilizzati per attività produttive.
Questi interventi sono per così dire trainanti, in quanto uno solo di questi è sufficiente a beneficiare del super bonus al 110% anche di altri interventi realizzati, come:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari fotovoltaici;
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2003);
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche nel limite di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Misura dell’agevolazione
Le condizioni per beneficiarne sono:
- fatturazione e pagamento delle spese dal 1° luglio 2020 al 30 dicembre 2025;
- miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica), nel rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per dimostrarlo è necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.
Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo all’ecobonus del 110% previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta in 4 anni (dal 2022), possono alternativamente optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Procedura e tempi
Tra i vantaggi spicca la possibilità, diversamente dal passato, di cedere la detrazione d’imposta ad una banca, ad un’assicurazione o ad un altro intermediario finanziario, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori, che a loro volta potranno cederlo a una banca o ad altri soggetti.
Il decreto “antifrodi” (D.L. n. 157/2021) ha previsto, sia per la detrazione della spesa, che per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le necessità di avere sempre l’asseverazione tecnica e il visto di conformità.
aggiornato gennaio 2022
Con la Legge di Bilancio 2020 viene introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 e poi prorogato per il 2021 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, visibili dalla pubblica strada.
Dal 2022 la L. di Bilancio ha ridotto la detrazione al 60% per le spese documentate e sostenute nel 2022. Dal 2023 non è più prevista.
Obiettivi
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.
Soggetti interessati
Il bonus facciate quindi spetterà ai contribuenti soggetti sia all’Irpef che all’Ires, che sostengono le spese. In analogia con quanto previsto per la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Spese ammissibili
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
• intonacatura;
• verniciatura;
• ripristino di balconi e frontalini.
Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
û sugli impianti di illuminazione;
û sui pluviali;
û sugli impianti termici;
û sui cavi esterni.
Non ci sono limiti massimi di spesa e possono beneficiarne tutti, persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato.
Iniziative agevolabili
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Misura dell’agevolazione
La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.
Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 160/19;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2022, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
aggiornato gennaio 2022
La L. di Bilancio 2022 ha previsto una nuova detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nella misura del 75% della spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 al 30 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Soggetti interessati
Via libera, da parte della legge di Bilancio 2022, alla nuova detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti, con una probabile limitazione per gli edifici costituiti da un’unica unità immobiliare non unifamiliare.
Spese ammissibili
Per ottenere il bonus 75% è
necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM
236 del 14 giugno 1989, che ha fissato le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche.
Il bonus è fruibile sotto forma di detrazione in 5 rate annuali oppure
attraverso le opzioni di sconto in fattura e cessione del
credito.
Iniziative agevolabili
Non è stato posto nessun limite soggettivo al tipo di «contribuenti» agevolati, quindi, come previsto nel 2007 per l’ecobonus ordinario, sono agevolati tutti i contribuenti, «ai fini della determinazione delle imposte sui redditi».
Misura dell’agevolazione
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici
unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Il bonus 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2022, detraibili in 5 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
aggiornato gennaio 2022
La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stat prorogato dalla L. di Bilancio 2022 fino al 30 dicembre 2024 sia per Irpef che Ires nelle varie percentuali del 65%-70%-75%-80%-85%, con limite di spesa vari, per unità immobiliare anche non abitative (anche immobili-merce), da ripartire in 10 quote annuali costanti. Dal 2025 non è più prevista.
Alcuni interventi, però, restano declassati al 50% (nuovi serramenti, infissi e schermature solari, caldaie a biomassa e a condensazione in classe A non evolute): in questi casi conviene usare il bonus ristrutturazioni del 50% perché, a parità di detrazione, non sono richiesti i requisiti speciali per il risparmio energetico qualificato.
Obiettivi
L’ecobonus è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale per cui spetta la detrazione di imposta variabile dal 50% al 65%, che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
Soggetti interessati
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Spese ammissibili
E' necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico e, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, l’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari ad una detrazione del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in diverse aliquote: 50%, 65%, 70% e fino al 85%:
• Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (50%);
• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%);
• Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%);
• Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore (65%);
• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%);
• Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (65%);
• L’installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%);
• Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%);
• Finestre comprensive di infissi (50%);
• Schermature solari (50%);
• Riqualificazione energetica globale di edifici (65%);
• Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%);
• Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation) (65%);
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%);
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio (70%);
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano “la qualità media di cui al decreto” 26 giugno 2015 (75%);
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche (ecosismabonus) (80% o se riduzione di 2 classi sismiche 85%).
Iniziative agevolabili
Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
Misura dell’agevolazione
La logica perseguita dal nuovo ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico.
Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
La detrazione sul risparmio energetico non è cumulabile con l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.
Dal 2020 lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (sono gli interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito), con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 296/06;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2024, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
aggiornato gennaio 2022
Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2022, la detrazione sugli interventi sul patrimonio edilizio al 50% è stata prorogata al 30 dicembre 2024 nel limite di spesa di 96.000 euro. Dal 2025 la detrazione scende al 36% con limite di spesa a 48.000 euro.
Obiettivi
Il bonus ristrutturazione edilizia riscuote il maggior successo da parte dei contribuenti, in quando consente di beneficiare di una detrazione fiscale su alcune spese e lavori che è pari alla metà dell’importo sostenuto fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa per immobile.
Soggetti interessati
Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.
La detrazione del 50% sull’Irpef in dieci quote annuali spetta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• locatari o comodatari;
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
• soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita - compromesso - chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:
• è stato immesso nel possesso dell’immobile;
• esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
• è stato regolarmente registrato il compromesso.
L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.
Spese ammissibili
Per capire per quali lavori spetta è possibile far riferimento alla guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione. La detrazione del 50% è riconosciuta per:
• Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno).
• Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.
• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
• Eliminazione delle barriere architettoniche (possibile super ecobonus del 110%, ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dal primo gennaio 2021 e con scadenze diversificate a seconda dei casi).
• Prevenzione di atti illeciti di terzi.
• Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica su tutto il territorio nazionale.
• Contenimento dell’inquinamento acustico.
• Cablatura di edifici.
• Contenimento dell’inquinamento acustico.
• Bonifica dall’amianto.
• Riduzione degli infortuni domestici.
• Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir).
• Bonus casa acquisti: acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).
• Dal 2021, detrazione Irpef, a regime, del 50% per la “sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione” (articolo 16-bis, comma 3-bis, Tuir). Non è chiaro se nel limite autonomo di spesa di 48.000 (schede di lettura) o di 96.000 euro.
Iniziative agevolabili
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto sugli interventi edilizi ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Misura dell’agevolazione
Vi è un limite fiscale sino ad un valore massimo di spesa di 96.000 euro di spesa per immobile fino al 30 dicembre 2024.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2024, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
aggiornato gennaio 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 dicembre 2024 il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi, nel nuovo limite di 10mila euro per il 2022 e di 5mile euro per il 2023 e 2024 da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia avviata nell'anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici). Dal 2025 non è più prevista.
Obiettivi
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, avviata nell'anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente, ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici.
Soggetti interessati
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Spese ammissibili
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.
a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.
Misura dell’agevolazione
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è di euro 10.000 per il 2022 e di euro 5.000 per il 2023 e 2024, da ripartire nella dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali.
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute entro il 30 dicembre 2024, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
Non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura.
aggiornato gennaio 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 dicembre 2024 il Bonus verde per giardini terrazzi e balconi, che è la detrazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2018, con detrazioni del 36% nel limite di 5.000 euro per la cura del verde privato: terrazzi e giardini, anche condominiali, anche se con impianti di irrigazione e recupero del verde storico. Dal 2025 non è più prevista.
Obiettivi
Il bonus verde, che ha preso via ufficiale dal 1° gennaio 2018, e viene prorogato a tutto il 2024, come misura contro l'inquinamento e opportunità per il florovivaismo e consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.
Soggetti interessati
I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, e spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale del 36% che si applica alle spese sostenute fino al 2024 e si può ripartire in 10 anni.
Spese ammissibili
Il nuovo bonus verde spetta a privati e condomini che sostengono spese per:
- sistemazione del verde: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali;
- impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- recupero del verde di giardini di interesse storico;
- fornitura di piante o arbusti e riqualificazione di prati, se inseriti in un intervento più ampio, di radicale rinnovamento dell'esistente;
- lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati (manca ancora la conferma).
Iniziative agevolabili
Tali interventi riguarderanno ville, villini e palazzi di pregio ma anche normali condomini per interventi di sistemazione e recupero del verde di unità immobiliari, compresi condomini e aree scoperta di interesse storico, di:
• giardini;
• terrazzi;
• balconi anche condominiali;
• giardini di interesse storico.
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Pare esclusa la sistemazione del verde nella costruzione di un nuovo immobile.
Si precisa che trovano applicazione anche le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’art. 16-bis del Tuir (articolo 1, comma 15, L. 205/2017); pertanto:
Misura dell’agevolazione
In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio, i contribuenti e condomini che decidono di sostenere spese per il recupero o la sistemazione di giardini, terrazzi, balconi e verde di interesse storico, hanno la possibilità di fruire della nuova detrazione fiscale: bonus verde. Ciò significa che si sostengono spese ammesse nel bonus, si ha diritto a beneficiare di uno sconto Irpef del 36% sulle spese totali sostenute, per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.
In pratica, se si decide di sistemare il giardino, installando un impianto di irrigazione per la cifra di 3.000 euro, si detraggono dalle imposte il 36% di 3.000 euro, cioè 1.080 euro in 10 anni (= € 180 ogni anno).
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute entro il 30 dicembre 2024, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".
Non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura.
aggiornato gennaio 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus di 1.000 euro da utilizzare per la sostituzione entro il 31 dicembre 2023 di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Dal 2024 non è più prevista.
Obiettivi
Favorire interventi in favore dell’efficientamento idrico, sulla base delle regole emanate dal Ministero della Transizione Economica (MiTE) con il decreto del 27.9.2021.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta in esame spetta a favore di persone fisiche residenti in Italia, titolari di diritto di proprietà / diritto reale, diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione della domanda, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il beneficio, spetta inoltre a prescindere dalla destinazione dell’immobile e pertanto anche per le spese agevolabili sostenute con riferimento ad un immobile commerciale / artigianale.
Spese ammissibili
Il bonus idrico sarà riconosciuto per le spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Misura dell’agevolazione
Il “bonus idrico” spetta, per un importo massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario e:
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini del computo dell’ISEE;
- è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei beni stessi.
Procedura e tempi
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute il beneficiario deve presentare una specifica domanda registrandosi sull’applicazione web “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, al seguente indirizzo: https://www.bonusidricomite.it/.
Per le spese sostenute nel 2021 sarà possibile presentare la specifica domanda sulla predetta piattaforma on line a partire dalle ore 12.00 del 17.2.2022.
Alla domanda va allegata la copia della fattura elettronica / documento commerciale specificando i relativi dati (numero, data, importo totale e codice fiscale / partita IVA dell’esercente).
aggiornato gennaio 2022
Nell’ambito della Finanziaria 2021, il Legislatore al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, ha previsto il riconoscimento, di un credito d’imposta, c.d. “Bonus acqua potabile”, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti
Il credito d’imposta è nella misura del 50% della spesa sostenuta, spettante nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2023. Dal 2024 non è più prevista.
Con il provvedimento del 16.6.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame denominato “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” mediante il quale i soggetti interessati, dall’1.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, comunicano l’ammontare delle spese sostenute nell’anno precedente.
Obiettivi
Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio di risorse idriche, c.d. “Bonus acqua potabile”, finalizzata a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa / azienda / ufficio e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta in esame spetta a favore di:
- persone fisiche;
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
che sostengono spese su immobili posseduti / detenuti in base a un titolo idoneo. Trattasi dei soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario / titolare di altro diritto reale ovvero in qualità di detentore in caso di contratto di locazione / affitto d’azienda e comodato d’uso.
In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso il credito in esame è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
Spese ammissibili
Spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile.
Misura dell’agevolazione
Viene previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo:
- € 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche private;
- € 5.000,00 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale, per gli altri soggetti.
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e il 2022 e di € 1,5 milioni per il 2023. Al fine del rispetto del limite di spesa l’ammontare del credito d’imposta (effettivo) fruibile è pari a quello indicato nella Comunicazione moltiplicato per la percentuale resa nota entro il 31.3 dall’Agenzia delle Entrate. In particolare la percentuale è pari al rapporto tra il suddetto limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni presentate.
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".
Procedura e tempi
I soggetti beneficiari del credito, dall’1.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili devono comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente utilizzando il nuovo modello in esame.
Per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione va quindi presentata entro il 28.2.2022 e l’Agenzia definirà la percentuale del credito utilizzabile entro il 31.3.2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile dalle persone fisiche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo dello stesso o in compensazione tramite il mod. F24, mentre dai soggetti diversi in compensazione tramite il mod. F24.
aggiornato gennaio 2022
Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) sono stati previsti sgravi per le assunzioni di giovani fino a 36 anni di età non compiuti ed anche per chi assume donne.
Obiettivi
Per promuovere l'occupazione giovanile e femminile, la L. 178 mette in campo due incentivi in forma di esonero contributivo. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021 - 2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi (ovvero 48 mesi per i lavoratori impiegati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Soggetti interessati
I datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che negli anni 2021 e 2022, assumono con contratto a tempo indeterminato, anche attraverso la trasformazione di contratti a termine, dei giovani under 36, possono beneficiare dell‘esonero contributivo al 100% per 36 mesi, elevati a 48 mesi nelle sedi operative e unità produttiva al Sud.
Il giovane deve essere alla sua prima assunzione a tempo indeterminato e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato, con lo stesso o con un altro datore di lavoro, salvo i casi di fruizione parziale dell'incentivo, in termini di periodo goduto (non di importo).
La legge ripropone di fatto l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 205/2017, con la particolarità che l’esonero contributivo spetta ai datori che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio, nella stessa unità produttiva.
Spese ammissibili
L'esonero spetta a chi non ha mai avuto un tempo indeterminato. Viene infatti confermato che l'esonero contributivo, nella nuova misura del 100%, spetta alla prima assunzione incentivata. La norma richiamando i commi 100-105 della Legge di Bilancio 2018, ne richiama anche i requisiti in capo al giovane under 36 per il diritto all'incentivo.
L'esonero spetta a fronte della stipula di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23).
L'esonero spetta per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma 114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Iniziative agevolabili
Il bonus per l’assunzione di donne è nella misura dell’esonero contributivo del 100%, fino a 6mila euro all’anno, per le assunzioni del biennio 2021-2022 (per 12 mesi in caso di assunzione a termine e fino a 18 mesi se il contratto è stabilizzato).
Le donne però devono essere disoccupate da 24 mesi, oppure senza un impiego regolarmente retribuito da sei mesi, se risiedono in aree svantaggiate (come il Sud) o sono destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con un decreto del ministero del Lavoro). Il requisito della disoccupazione di lunga durata esclude le lavoratrici che possono aver perso un impiego nei mesi scorsi, in seguito all’epidemia.
Le assunzioni, poi, devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori di ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Una condizione ben difficile da soddisfare, soprattutto in alcuni settori, data la situazione economica seguita alla pandemia.
Misura dell’agevolazione
L'esonero contributivo è nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6mila euro annui per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato e riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, escluso premi e contributi dovuti all'Inail.
Procedura e tempi
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, dopo la quale l’Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Il messaggio Inps n. 3389 del 07/10/2021 ha chiarito in modo esplicito che per quanto attiene alle assunzioni /trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’arco temporale 01/01/2022 – 31/12/2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono trasmettere una preventiva comunicazione utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito Inps.
aggiornato gennaio 2022
L’Inps, con messaggio n. 7376 ha comunicato il ripristino della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 e dell'incentivo per la loro assunzione.
Al momento dell’assunzione il lavoratore deve essere iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”. L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge sul collocamento dei disabili (L. 68/1999).
Obiettivi
Il fondo “genitori precari” mira a favorire l’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori mediante la creazione di una banca dati che ne raccolga i nominativi ed alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati.
Soggetti interessati
Possono iscriversi alla banca dati i giovani fino a 35 anni e genitori di figli minorenni, disoccupati o titolari di una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro: contratto a termine, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione occasionale o a progetto, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa.
Spese ammissibili
Agli iscritti viene riconosciuta una dote di 5mila euro, che viene poi trasferita al suo futuro datore di lavoro (impresa privata o società cooperativa) come incentivo per la sua assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) o per la trasformazione del suo contratto a termine in tempo indeterminato.
Iniziative agevolabili
Per godere dell’incentivo, al momento della sua assunzione il genitore deve risultare correttamente iscritto alla banca dati, da cui il datore di lavoro deve poterne consultare il codice fiscale. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
4 l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo in favore dei disabili ai sensi della legge 68/1999;
4 il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale (in tutti i casi rappresenta un’eccezione il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario);
4 il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Un singolo datore di lavoro può utilizzare l’incentivo per massimo 5 lavoratori iscritti alla banca dati. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi all’occupazione.
Misura dell’agevolazione
Si decade dall’iscrizione nei seguenti casi:
û al compimento del 36esimo anno di età;
û alla maggiore età dei figli;
û dopo un contratto a tempo indeterminato.
In caso di cessazione dell’affidamento di un minore, il genitore dovrà procedere alla cancellazione dalla banca dati. Resta sempre la possibilità di ripresentare domanda se si verificano nuovamente le condizioni per l’iscrizione.
Procedura e tempi
Il lavoratore deve iscriversi alla banca dati INPS in via telematica, attraverso il portale dell’istituto previdenziale seguendo il percorso: “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e PIN (chi non ce l’ha può richiederlo online o chiamando il numero verde 803.164), “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori“. A questo punto, comparirà il modulo di domanda da compilare online. E’ possibile iscriversi anche attraverso il sito del dipartimento della Gioventù (anche qui, è necessario il PIN-INPS).
Il datore di lavoro che vuole effettuare l’assunzione agevolata utilizza l’apposito modulo presente nel Cassetto previdenziale aziende del sito INPS, dalla funzionalità “Istanze online“. Il giorno dopo l’invio della domanda, l’istituto attribuisce automaticamente un codice di autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto (dopo la verifica dei requisiti e della disponibilità finanziaria). Anche per i datori di lavoro c’è un manuale INPS con le istruzioni operative dettagliate. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio nella dichiarazione Uniemens, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese.
L’incentivo può essere richiesto fino ad esaurimento fondi.
aggiornato gennaio 2022
Il D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, ha previsto, all’articolo 8, uno specifico esonero contributivo per i datori di lavoro che a seguito di apposita comunicazione tramite piattaforma telematica Anpal, provvedano ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza.
Soggetti interessati
Datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’Anpal le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assumano a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. L’assunzione può avvenire anche attraverso soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.
Iniziative agevolabili
Se si assume, a tempo pieno e indeterminato, un lavoratore percettore di reddito di cittadinanza è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell’importo mensile del redito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra le 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore alle 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque superare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili. Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro stipula, ove necessario, un patto di formazione con il Centro per l’Impiego. In caso di assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, con mansioni coerenti alla formazione ricevuta, di soggetto beneficiario di reddito di cittadinanza e che ha sottoscritto patto di formazione al datore di lavoro sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, nel limite della metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario. L’importo, comunque, non potrà superare i 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità. L’importo massimo del beneficio mensile, comunque, non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Per fruire delle agevolazioni previste i datori di lavoro dovranno realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e dovranno essere rispettosi dei principi generali fissati dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, nonché in regola con gli adempimenti contributivi (Durc in regola) e le norme in tema di collocamento dei lavoratori disabili, ove soggetti. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti del Regolamento UE 147/2013 (aiuti de minimis).
Misura dell’agevolazione
La misura dell’esonero contributivo è pari a un valore non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Ai medesimi datori di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura pari alla metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza per un periodo massimo di 17 mensilità.
Procedura e tempi
Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito Internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) - una domanda di ammissione all’agevolazione.
Al riguardo, l’Inps precisa che darà atto della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio.
aggiornato gennaio 2022
Il Ministero del lavoro, di concerto col Mef, ha pubblicato il D.L. 278 del 30 settembre 2019, relativo alla riduzione contributiva, ex articolo 6, comma 4, L. 510/1996, in favore delle imprese che stipulano o hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 726/1984, ovvero ai sensi del D.Lgs. 148/2015.
Obiettivi
Il D.L. prevede l’utilizzo esclusivo dell’applicativo web “sgravicdsonline”, per cui sono fornite istruzioni dal Ministero del lavoro con circolare n. 17/2019, che sostituisce e innova il paragrafo 3 della precedente circolare n. 18/2017, ferme restando tutte le altre disposizioni in quest’ultima contenute.
Soggetti interessati
La riduzione contributiva, prevista dall'articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi (D.L. 726/1984 ovvero D.Lgs. 148/2015).
Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle norme citate, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (articolo 3, comma 5, D.I. 2/2017).
Iniziative agevolabili
La riduzione contributiva è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Misura dell’agevolazione
La misura, prevista in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, è riconosciuta in riferimento ai lavoratori con una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% e consiste nella riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Procedura e tempi
L'istanza, firmata digitalmente e in bollo, è inoltrata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo web denominato "sgravicdsonline" (si veda Ministero del lavoro, circolare n. 17/2019), disponibile per imprese interessate dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
L'accesso al nuovo applicativo dovrà avvenire utilizzando le credenziali del sistema "cliclavoro", ottenibili, nel caso non ancora in possesso, attraverso la consueta procedura on line; oppure utilizzando le credenziali SPID, rilasciate da uno dei gestori autorizzati dall'AGID (https://www.spid.gov.it/).
Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato.
aggiornato gennaio 2022
Sono stati rifinanziati gli incentivi previsti dall’art. 13 della L. 68/1999 per l’assunzione di disabili. In particolare, l’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Obiettivi
L’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato al 40% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Soggetti interessati
Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di disabili ex L. 68/1999, a prescindere dalla natura di imprenditore.
Iniziative agevolabili
- Assunzioni a tempo indeterminato.
- Rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
- Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.
- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.
- Rapporti di lavoro a domicilio.
- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Misura dell’agevolazione
I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978) è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;
I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra è prevista la misura del 35% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;
I lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa oltre il 45% è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 60 mesi, ovvero per la durata del rapporto a termine (non inferiore a 12 mesi).
Procedura e tempi
La domanda deve essere trasmessa all’Inps mediante l’applicazione DiResCo.
L’Inps effettua i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse.
Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo comportante l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. (Flusso UniEmens).
aggiornato gennaio 2022
La L. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero) ha previsto, a decorrere dal 2013, degli incentivi di carattere contributivo per l’assunzione di donne disoccupate nei settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% al valore medio, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto 402 del 17 dicembre 2021, che individua per l’anno 2022, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’art. 4, commi 8-11, L. 92/2012.
Obiettivi
Individuare i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92/2012).
Soggetti interessati
Assunzione incentivata con:
- contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;
- contratto di somministrazione;
con i seguenti soggetti:
• Donne di qualsiasi età.
• Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
• Residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree di cui all’art. 2, p. 18, lett. e) del Reg. Ce 800/2008 annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro.
Spese ammissibili
L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La riduzione si calcola sia sui contributi Inps sia sui premi Inail.
Iniziative agevolabili
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. In caso di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato si ha accesso alla riduzione per 18 mesi, mentre per i contratti a tempo determinato la durata dell'agevolazione è limitata a 12 mesi.
Misura dell’agevolazione
La legge 92-2012 ha infatti stabilito, a decorrere dal primo gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di:
• uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
• donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno 6 mesi;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi;
• donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi.
Procedura e tempi
Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.
aggiornato gennaio 2022
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (convertito dalla L. n. 94/13) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro da parte dei detenuti, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni.
Con il decreto 148/2014 il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità attuative del beneficio, regolamentando oltre agli sgravi fiscali, anche quelli contributivi.
La circolare Inps 27/2019 illustra le modalità di accesso al beneficio contributivo. In particolare, a decorrere dal 2019, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere – anche se già autorizzati per gli anni precedenti - che per quelli che saranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Soggetti interessati
Imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all’esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all’interno del carcere.
Si definiscono “detenuti” coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono invece coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.
Misura dell’agevolazione
E’ stata prevista (D.L. n. 78/13) l’applicazione di uno sgravio contributivo, pari all’95% della contribuzione complessivamente dovuta a carico ditta e a carico dipendente, a partire dalla data di assunzione e fino ad un determinato periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione e nello specifico:
· diciotto mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75, e successive modificazioni;
· ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta avverrà nella colonna a credito dell’F24 tramite il codice tributo di nuova istituzione “6858” (provvedimento Agenzia Entrate n. 153321 del 27 novembre 2015; risoluzione Agenzia Entrate n. 102/E/15). Dal 1° gennaio 2016 il codice tributo 6741 non sarà più utilizzabile.
Procedura e tempi
A decorrere dall’annualità 2019, i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno presentare ogni anno apposita istanza all’Inps, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.
L’autorizzazione, infatti, verrà rilasciata in base all’ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.
A tal fine, i datori di lavoro invieranno una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line “DETI”, all’interno dell’applicazione “Di-ResCo”.
I datori di lavoro verranno autorizzati in base all’ordine di presentazione dell’istanza, fino a disponibilità delle risorse economiche; a tal fine, all’interno della procedura “DiResCo” sarà possibile visualizzare gli importi residui riferiti all’anno in corso.
aggiornato gennaio 2022
Con la legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) è stato introdotto un nuovo incentivo consistente nell’assegnazione di un credito d’imposta per le imprese che investono in formazione del personale, calcolato sul costo del personale occupato in attività di formazione 4.0.
La Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente esteso l’agevolazione alle spese sostenute nel 2021 e 2022 con la possibilità di accedere al bonus formazione 4.0.
Obiettivi
Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali. La semplificazione arriva con la legge di Bilancio 2020, che ha prorogato l’agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Altra novità riguarda la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. E’ inoltre previsto che le attività di formazione possono essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.
Soggetti interessati
Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese, escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 e, come specificato dalla legge di Bilancio 2020, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.
Secondo quanto previsto dal decreto 4 maggio 2018, sono ammesse sia le imprese residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti e, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, è irrilevante l'attività economica esercitata (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), la natura giuridica, le dimensioni, il regime contabile nonché le modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Spese ammissibili
Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta, relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).
Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese e 250.000 euro per le medie e grandi imprese.
Maxi bonus
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus, per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Ai sensi di tale decreto, la prima categoria comprende i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR;
b) hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
d) hanno compiuto 50 anni di età;
e) hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR;
f) sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato;
g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.
Appartengono alla categoria di “lavoratori molto svantaggiati” qualunque lavoratore che:
- è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);
- è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).
Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Iniziative agevolabili
Ai sensi del suddetto decreto 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa:
- deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti;
- deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018).
Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:
- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).
Corsi on line
Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In particolare:
- devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;
- deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Misura dell’agevolazione
Per il 2020, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali. Rimangono fermi tutti gli altri adempimenti. In particolare, come stabilito dal decreto 4 maggio 2018:
- è necessario conservare: una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno; l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi annuali).
Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).
Procedura e tempi
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6897, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).
Nel 2020, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020:
- l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
aggiornato gennaio 2022
Obiettivi
Interventi per la nascita e lo sviluppo “di Creazione d’impresa”;
Investimenti di imprese individuali, società di persone e società di capitali.
Ambito prioritario: imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile: nelle società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci, nelle società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.
Interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro autonomo”.
Interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da titolari di partita IVA
Ambito prioritario: domande presentate da donne.
Soggetti interessati
Creazione di impresa
Imprese individuali, società di persone e società di capitali nella cui composizione ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.
Lavoro autonomo
- Titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo o Ordine Professionale;
- soggetti che abbiamo ottenuto la Partita Iva a partire dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Iniziative agevolabili
Finanziamento agevolato
- Macchinari e automezzi strumentali all’attività;
- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti tecnici, ristrutturazioni in genere; per il lavoro autonomo sono ammesse solo spese per impianti tecnici;
- arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.
Contributo a fondo perduto
- Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività (canoni esclusi);
- promozione e pubblicità;
- consulenze per la stesura del progetto per cui si richiede l’agevolazione;
- canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività;
- assistenza tecnica e gestionale (servizi tecnici e professionali);
- corsi esterni di formazione professionale e manageriale.
Misura dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi di investimento prioritari:
60% fondi regionali a tasso zero
40% fondi bancari a tasso convenzionato
Programmi di investimento non prioritari:
50% fondi regionali a tasso zero
50% fondi bancari a tasso convenzionato
“Creazione di Impresa”: finanziamento di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
“Lavoro autonomo”: finanziamento di 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
Contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.
Procedura e tempi
La domanda di agevolazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro Imprese). Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate e almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle stesse condizioni.
Le domande per le due tipologie di agevolazione possono anche essere presentare separatamente.
Obiettivi
La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.
Soggetti interessati
Gli interventi sono attuati a favore di:
a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;
c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
Iniziative agevolabili
Il programma di importo minimo Euro 25.000,00 deve essere finalizzato al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- avviamento di nuove imprese artigiane;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
- miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
- miglioramento della compatibilità ambientale;
- introduzione di un sistema di qualità certificabile;
- promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali, nazionali e internazionali;
- ricerca e sviluppo.
Sono considerati prioritari gli interventi relativi a: incremento occupazionale, impresa di nuova costituzione, imprese che in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentato la domanda a valere sul presente bando; imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza artigiana”.
Misura dell’agevolazione
Le spese ammissibili ad agevolazione sono:
- formazione del personale dipendente nel limite massimo del 20 % delle spese ammissibili;
- acquisto di macchinari, impianti tecnici;
- automezzi, anche usati, allestiti con attrezzature specifiche;
- acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- acquisizione di servizi reali;
- acquisto di diritti di brevetto e di licenze e relativi costi del personale dipendente nel limite del 15% delle spese in ricerca e sviluppo e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di Euro 30.000,00;
- spese per l’avviamento commerciale sino ad un massimo del 35% della spesa ammissibile complessiva;
- opere murarie, impianti elettrici, ristrutturazioni, spese di progettazione (queste ultime sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00) e costi per materiali minuti e prototipi sino ad un massimo di Euro 30.000,00;
- spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi sino ad un massimo di Euro 1.000,00.
L’agevolazione prevista consiste in un finanziamento del 100% del programma di investimento per una durata di 60 mesi secondo le seguenti modalità:
§ per programmi di investimento prioritari 70% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 30% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%;
§ per programmi di investimento non prioritari 50% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 50% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%.
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti per le sole nuove imprese.
E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
La Regione Piemonte favorisce gli interventi promossi dagli enti locali e dalle piccole imprese commerciali che partecipano alla realizzazione di programmi d'area di urbanistica commerciale, per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e la creazione di centri commerciali naturali. Agevola inoltre i programmi di sviluppo delle imprese finalizzati all'innovazione gestionale e tecnologica, alla certificazione di qualità e alla formazione e aggiornamento professionale.
Soggetti interessati
Microimprese commerciali iscritte al Registro imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che esercitano attività di:
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano nella misura del 50% esclusivamente ai programmi di investimento ammissibili.
Iniziative agevolabili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro sei mesi precedenti.
Sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed appartenenti ai settori sopra elencati.
Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio e per un importo minimo di € 15.000,00:
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati in leasing;
û gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso;
û le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û i beni usati;
û i campionari ed i beni destinati all'esposizione le merci destinate alla vendita.
Misura dell’agevolazione
Investimenti, di importo ammissibile non inferiore a € 25.000,00 IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Investimenti di importo minimo di € 15.000,00, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Il progetto deve
essere concluso entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento.
L'importo minimo di € 15.000,00 può essere raggiunto effettuando uno o più
degli interventi previsti e sommandone le spese, se queste sono sostenute per
lo stesso esercizio commerciale.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, entro i sei mesi precedenti.
Solo per chi opera nel settore del commercio al dettaglio e della rivendita di giornali o riviste:
Solo per le imprese del settore somministrazione di alimenti e bevande:
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi d'investimento prioritari:
Programmi non prioritari:
Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del fondo regionale interverrà per un massimo di € 50.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
Finanziamento agevolato alle imprese femminili e giovanili attive da almeno 12 mesi.
Soggetti interessati
Piccole imprese femminili e giovanili che abbiano i seguenti requisiti:
- operino nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”);
- siano iscritte al Registro Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte;
- al momento della presentazione della domanda, siano attive da almeno 12 mesi;
- siano finanziariamente sane.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione femminile:
- imprese individuali: il titolare deve essere donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione giovanile:
- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 35 anni per almeno i 2/3.
Iniziative agevolabili
Spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la presentazione della domanda:
- spese in conto gestione relative a:
- acquisti di materie prime;
- acquisti di semilavorati;
- acquisti di prodotti finiti (merci destinate alla vendita);
- locazione di immobili (il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di ammortamento;
- formazione e qualificazione del personale;
- servizi di miglioramento e sviluppo della gestione e della conduzione dell’impresa;
- acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
-opere murarie e assimilate;
- impianti, macchinari, attrezzature, arredi, funzionali all’attività dell’impresa; mezzi di trasporto, se indispensabili per lo svolgimento dell’attività e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima;
- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software;
- investimenti per ottenere migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente;
- spese di intermediazione con gli Operatori immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell’impresa;
- spese generali supplementari (fino a un massimo del 10% della spesa ammissibile).
I beni USATI sono considerati ammissibili.
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati o da acquisire in leasing;
û spese per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û spese di gestione relative a/personale, ai rimborsi soci e le spese auto fatturate.
Misura dell’agevolazione
Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.
Durata del finanziamento:
- 48 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo massimo € 20.000,00;
- 72 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo superiore a € 20.000 fino a un massimo di € 40.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
La Regione Piemonte ha previsto nella legge per la cooperazione dei finanziamenti per le cooperative a mutualità permanente e loro Consorzi.
Obiettivi
L’obiettivo della misura è di promuovere la creazione di nuove cooperative, promuovere e sostenere programmi di investimento di cooperative a mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione.
Soggetti interessati
Cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte.
Ambiti prioritari:
- interventi a sostegno di cooperative di nuova costituzione;
- interventi a sostegno di investimenti che portino a un aumento dell’occupazione o che trasformino i contratti di apprendistato o di durata temporanea di soggetti già a loro legati;
- interventi a sostegno di cooperative che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d’impresa forniti dagli sportelli provinciali, misura prevista dal POR 2007-2013, obbiettivo 2;
- interventi a sostegno di imprese costituite da trasformazione di altro tipo di società in cooperative o da fusione tra cooperative;
- interventi a sostegno di cooperative appartenenti alla categoria edilizia di abitazione, che alla data di presentazione della domanda abbiano realizzato o stiano realizzando alloggi sociali;
- cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale, previsto dalla L.R. 18/94;
- cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune;
- interventi a sostegno di cooperative operanti nei comuni montani e appartenenti alla categoria del consumo.
Spese ammissibili
Acquisto macchinari ed automezzi, acquisto o costruzione di immobili, adeguamento o attivazione impianti, ristrutturazione e spese progettazione, acquisto arredi strumentali, attrezzature informatiche e programmi applicativi; aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento.
Iniziative agevolabili
A finanziamento:
- acquisto di macchinari e automezzi;
- adeguamento o attivazione di impianti, ristrutturazioni, spese di progettazione;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature informatiche e software applicativi;
- acquisto o costruzione di immobili.
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
A contributo:
Per le cooperative di nuova costituzione:
- spese relative all’avviamento dell’attività;
- eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività aziendali;
- spese di assistenza tecnica e gestionale.
Per tutte le cooperative:
- introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità;
- creazione di reti commerciali;
- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione;
- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale;
- costi per formazione professionale e manageriale dei soci;
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
Misura dell’agevolazione
1. Finanziamenti agevolati
- importo: compreso tra € 15.000 ed € 700.000;
- copertura delle spese: 100%;
- composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali; 50% (30% per gli ambiti prioritari) tasso convenzionato con fondi bancari;
- restituzione: 6, 10 o 15 anni a seconda della tipologia delle spese e dell’importo.
2. contributi a fondo perduto
- importo: compreso tra € 4.000 ed € 50.000 (€ 100.000 per gli aumenti di capitale);
- copertura delle spese: 40% delle spese ammissibili.
3. Garanzie
- garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti da restituire in 6 anni).
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
Il decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1 del 24/01/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle “società semplificate a responsabilità limitata” - SrlS, le quali potranno essere costituite da soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un solo euro di capitale sociale. Il novato articolo introduce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata con un capitale sociale minimo compreso tra 1 euro e 10 mila.
Soggetti interessati
Fino alla versione originale della norma non tutti potevano accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti veniva stabilito che potevano aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età. Tuttavia fortunatamente è stata superata questa previsione e quindi l’obbligo ed il limite di età non esiste più.
La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.
Forme costitutive
La forma dell’atto costitutivo/statuto deve seguire uno schema tipo secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato. Gli elementi costitutivi sono i seguenti:
- la denominazione della società con I’indicazione che si tratta di una Srl semplificata;
- l’indirizzo ove ha sede la società e quello delle eventuali sedi secondarie;
- l’importo del capitale sottoscritto e versato e la quota di ciascun socio. Questa nuova forma societaria permette la costituzione di una società di capitali anche con capitale sociale minimo di €1 e massimo di € 10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
- l’attività che la società intende svolgere (cioè l’oggetto sociale);
- le regole attinenti al funzionamento della società, comprese quelle riguardanti la sua amministrazione e rappresentanza, con indicazione nominativa della/e persona/e con incarico di amministratore ed eventualmente di quella/e a cui è affidata la revisione legale dei conti;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;
- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.
Iniziative agevolabili
La SrlS nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro.
I conferimenti per la costituzione possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.
Misura dell’agevolazione
Non saranno dovuti onorari notarili e l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese saranno esenti dal diritto di bollo e di segreteria, ma non da imposta di registro, dovuta nella misura fissa di € 200,00 trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro, oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa – circa € 200,00 oltre al costo per la vidimazione dei libri sociali (€ 309,87 più € 16,00 per ogni 100 pagine di libro sociale).
Procedura e tempi
LE COSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE DAL 14 AGOSTO 2012.
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc.
Obiettivi
E’ un contratto di aggregazione con cui le imprese possono:
- collaborare, ovvero,
- scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero,
- esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.
Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa.
Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE. Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 D.Lgs. 163/06).
Con la circolare n. 20 del 18 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso sulle reti di impresa.
Già con il D.L. n.179/12 (cosiddetto Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.221/12, la rete poteva richiedere la soggettività giuridica mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Il Legislatore aveva introdotto due diverse tipologie di rete:
Ø rete contratto;
Ø rete soggetto.
Soggetti interessati
Imprese interessate:
- imprese residenti (ivi inclusi gli imprenditori individuali e le società di persone);
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento.
Spese ammissibili
Investimenti ammissibili: costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi nonché per l’utilizzo di personale; costi «figurativi» relativi a beni e servizi messi a disposizione della rete da parte delle imprese “retiste”.
Iniziative agevolabili
Presupposti per accedere all’agevolazione:
Ü adesione (iniziale o successiva) dell’impresa ad un contratto di rete che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o di un patrimonio destinato all’affare ex artt. 2447-bis, co. 1, lett. a) c.c.;
Ü accantonamento di una quota di utili ad apposita riserva:
destinata al fondo patrimoniale comune/al patrimonio destinato;
vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
Ü preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati di cui al D.M. 25 febbraio 2011.
I predetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione.
La quota di utili per cui si chiede (ottiene) l’agevolazione deve essere investita entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile a riserva.
Misura dell’agevolazione
Nel caso di rete contratto l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria della rete ma in ogni caso tutti gli atti posti in essere dalla rete ricadranno nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla stessa.
Nel caso invece di rete soggetto l’iscrizione al Registro imprese comporta la trasformazione della rete in centro di interessi autonomo con conseguente soggettività passiva di imposta.
In particolare le reti soggetto sconteranno l'Ires ai sensi dell’art. 73, co.2, del Tuir.
Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 73, co.1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata.
Ai fini Iva, alla rete verrà attribuita una propria partita Iva con obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, anche contabili, previsti per i soggetti passivi di imposta.
In ultimo nelle reti soggetto i versamenti al fondo patrimoniale costituiranno partecipazioni da iscriversi in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Con apposito provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale massima di bonus fiscale spettante alle imprese facenti parte della rete nell’83,0423%, tale percentuale è calcolata come rapporto tra lo stanziamento previsto per l’anno (14 milioni di euro) e il risparmio d’imposta richiesto (€ 16.858.862).